Domande Frequenti

L'esperto risponde

Sì, ma a patto di rispettare la normativa vigente in fatto di distanze (art. 907 del codice civile) e i regolamenti urbanistico e condominiale in materia di decoro. Qualora l’immobile di nostra proprietà si trovi, per esempio, all’interno di uno stabile di rilevanza storico-artistica, sarà necessario confrontarsi con la Soprintendenza. Da un punto di vista condominiale, allo stesso modo, bisognerà verificare quali indicazioni in merito a colori, dimensioni e altri parametri siano riportate nel regolamento del condominio. È importante, infatti, che il tendone non comprometta l’estetica dello stabile e il valore economico delle parti comuni e delle singole porzioni.

La presenza di una tenda parasole può, quindi, avere conseguenze sia estetiche sia economiche.

Altro aspetto da tenere in considerazione qualora si intenda montare una tenda parasole è il rispetto della proprietà altrui, ovvero: “dove posso fissare i ganci della mia tenda?”. La risposta dipende dal tipo di balcone. Infatti, le porzioni di proprietà sono divise diversamente a seconda che si tratti di balconi aggettanti, dotati di elementi architettonici di abbellimento o incassati. Potrebbe essere necessario di volta in volta confrontarsi con il proprietario dell’unità del piano superiore o con l’intera compagine condominiale per concordare come procedere nel rispetto della volontà di tutti.

La materia relativa alla suddivisione delle spese condominiali tra locatore e conduttore è soggetta ad alcune variabili, prima tra tutte quella relativa agli accordi tra il proprietario dell’immobile e chi lo riceve in locazione. Potrebbe verificarsi, infatti, l’evenienza in cui il primo provveda per intero al pagamento delle spese condominiali senza riconoscere nessun debito al secondo. Più sovente, però, le spese relative al condominio vengono suddivise tra i due soggetti interessati dal contratto di locazione secondo una precisa logica che riconosce a carico del conduttore i costi derivanti dalla manutenzione e dall’uso dei beni comuni effettivamente goduti. Il resto rimane a carico del locatore. Per semplificare potremmo dire che:

  • al locatore spettano le spese di conservazione, di amministrazione (per esempio l’assicurazione o il compenso dell’amministratore) e della manutenzione straordinaria;
  • al conduttore spettano le spese di uso ed esercizio (manutenzione ordinaria delle parti comuni come per esempio l’ascensore, i consumi di acqua, elettricità, riscaldamento etc.).

I doveri del conduttore sono a questo punto chiari. Tra i suoi diritti c’è ovviamente quello di poter prendere visione dei conteggi effettuati e di poter essere edotto circa le modalità di suddivisione delle spese.

Ma se non paga? In aiuto del proprietario dell’immobile interviene il codice civile che prevede che in caso di una morosità pari o superiore a due mensilità si possa procedere alla risoluzione anticipata del contratto. Le spese condominiali oggetto del debito dovranno essere coperte dalla proprietà dell’immobile che potrà rivalersi sul locatore.

È ormai noto che in seguito all’emanazione della legge 220/2012 non è più possibile impedire il possesso di animali domestici all’interno di un condominio. Ciò, però, non vuol dire che non esistano limiti di natura civile, amministrativa e penale nella detenzione degli amici a quattro zampe.

Vivere in condominio significa condividere beni comuni, poterne godere e rispettare l’uguale diritto altrui. Ne consegue che chi possiede un animale deve assicurarsi di non compromettere, con i propri comportamenti e con quelli del proprio cane, gatto, volatile etc., la possibilità di fruire dei servizi e spazi comuni da parte degli altri condomini. Quindi, per esempio, se il condominio possiede un’area giochi per i bambini, ma un condomino lascia libero di muoversi in suddetto spazio il proprio cane di grossa taglia, ne potrebbe derivare l’impossibilità di utilizzare le altalene, gli scivoli o le strutture presenti. Allo stesso modo, sarà naturalmente possibile per un condomino utilizzare l’ascensore o il vano scale con il proprio animale, ma bisognerà assicurarsi che gli spazi vengano lasciati puliti e pienamente fruibili dagli altri proprietari delle unità immobiliari. Purtroppo non sono rari i casi in cui il condominio richieda l’allontanamento di un animale a causa del superamento della normale tollerabilità di immissioni rumorose (per esempio l’abbaiare o l’ululare dei cani) o odorose (per esempio deiezioni non rimosse dalle aree comuni). Troppi limiti? No, solo una questione di buon senso ed elementare rispetto dell’igiene e del decoro.

Quello che fai oggi può migliorare tutti i tuoi domani.

Contatta i nostri esperti!